Art. 5
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sullo stato delle strade
In vigore dal 18 dic 2014
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sullo stato delle strade
1. Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione compatibili, interoperabili e continui sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati dinamici sullo stato delle strade da loro raccolti e li aggiornano a norma dell' in formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.
2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione:
a)
su una base non discriminatoria;
b)
secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale;
c)
tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'.
3. Quando i fornitori di servizi utilizzano dati dinamici sullo stato delle strade di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, tengono conto, per quanto possibile, di eventuali misure provvisorie di gestione del traffico adottate dalle autorità competenti.
Storico versioni
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