Art. 9

Aggiornamento dei dati dinamici sullo stato delle strade

In vigore dal 18 dic 2014
Aggiornamento dei dati dinamici sullo stato delle strade 1.   Gli aggiornamenti dei dati dinamici sullo stato delle strade riguardano almeno i seguenti parametri: a) la tipologia di dati dinamici sullo stato delle strade di cui al punto 2 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione; b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento; c) il periodo in cui si è verificato l'evento o la circostanza interessati dall'aggiornamento; d) la qualità dell'aggiornamento dei dati. L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione. 2.   Le autorità stradali e gli operatori stradali garantiscono il tempestivo aggiornamento dei dati dinamici sullo stato delle strade e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono tali aggiornamenti in anticipo. 3.   Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei pertinenti dati dinamici sullo stato delle strade. 4.   Quando i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati dinamici sullo stato delle strade, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.
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