Art. 11
Valutazione di conformità
In vigore dal 18 dic 2014
Valutazione di conformità
1. Gli Stati membri valutano se i requisiti di cui agli articoli da 3 a 10 sono rispettati dalle autorità stradali, dagli operatori stradali, dai produttori di carte digitali e dai fornitori di servizi, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Al fine di procedere alla valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle autorità stradali, agli operatori stradali, ai produttori di carte digitali e ai fornitori di servizi, i seguenti documenti:
a)
una descrizione dei dati sulle strade e sul traffico, sulle carte digitali o sui servizi di informazione sul traffico in tempo reale da esse forniti nonché le informazioni relative alla loro qualità e alle condizioni di riutilizzo di tali dati;
b)
una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 10 basata su elementi concreti.
3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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