Art. 12

Relazioni

In vigore dal 18 dic 2014
Relazioni 1.   Al più tardi entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle misure adottate, se del caso, per istituire un punto nazionale di accesso e le modalità del suo funzionamento e, se pertinente, l'elenco delle autostrade non comprese nella rete stradale transeuropea globale e delle zone prioritarie identificate. 2.   Al più tardi entro il 13 luglio 2018 e, in seguito, ogni due anni civili, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati sulle strade e sul traffico definite nell'allegato; b) l'ambito geografico e il contenuto dei dati sulle strade e sul traffico dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla; c) i risultati della valutazione di conformità di cui all' con i requisiti di cui agli articoli da 3 a 10; d) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale o comune di accesso; e) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate alle zone prioritarie.
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