Art. 10

Aggiornamento dei dati sul traffico

In vigore dal 18 dic 2014
Aggiornamento dei dati sul traffico 1.   Gli aggiornamenti dei dati sul traffico includono, come minimo, i seguenti parametri: a) la tipologia di dati sul traffico di cui al punto 3 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione; b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento; c) la qualità dell'aggiornamento dei dati; l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione. 2.   Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate dagli operatori stradali e dai fornitori di servizi non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei pertinenti dati sul traffico. 3.   Quando i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati sul traffico, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.
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