Art. 8

Aggiornamento dei dati stradali statici

In vigore dal 18 dic 2014
Aggiornamento dei dati stradali statici 1.   Gli aggiornamenti dei dati stradali statici riguardano almeno i seguenti parametri: a) la tipologia dei dati stradali statici, di cui al punto 1 dell'allegato, interessati dall'aggiornamento; b) l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento; c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione); d) la descrizione dell'aggiornamento; e) la data in cui i dati sono stati aggiornati; f) la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza; g) la qualità dell'aggiornamento dei dati; l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione. 2.   Le autorità stradali e gli operatori stradali garantiscono il tempestivo aggiornamento dei dati stradali statici e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti. 3.   Quando i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati stradali statici, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.
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