Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 18 dic 2014
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulle strade e sul traffico da parte delle autorità stradali, degli operatori stradali e dei fornitori di servizi per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Esso si applica all'intera rete stradale transeuropea, come pure alle autostrade non comprese in questa rete e alle zone prioritarie individuate dalle autorità nazionali, ove queste ultime lo reputino pertinente. Esso si applica a norma dell' della direttiva 2010/40/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:962:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo