Art. 7
Deroghe
In vigore dal 28 nov 2014
Deroghe
1. Alle piccole imprese di assicurazione possono essere accordate deroghe con le modalità di seguito indicate:
a)
Le BCN possono accordare deroghe alle imprese di assicurazione più piccole in termini di quota di mercato come definite all'articolo 35, paragrafo 6, della Direttiva 2009/138/CE a condizione che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno all'80 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro;
b)
un'impresa di assicurazione cui sia stata accordata una deroga ai sensi della lettera a) adempie agli obblighi di segnalazione di cui all' su base annuale in modo tale che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 95 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro;
c)
un'impresa di assicurazione non obbligata a segnalare dati ai sensi delle lettere a) e b) segnala una serie di informazioni limitata, definita dalla BCN competente.
d)
Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti a) e b) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo.
2. Le BCN possono accordare deroghe a imprese di assicurazione rispetto alla segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale.
Se i dati raccolti a un livello di aggregazione più elevato evidenziano che le consistenze in valuta e i depositi da parte delle imprese di assicurazione residenti rappresentano meno del 10 per cento del totale aggregato a livello nazionale dei bilanci delle imprese di assicurazione e meno del 10 per cento del totale delle consistenze in valuta e dei depositi delle imprese di assicurazione dell'area dell'euro in termini di stock, la BCN competente può decidere di non richiedere la segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale. Di tale decisione la BCN competente informa gli operatori segnalanti.
3. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica di cui all'. Se un'impresa di assicurazione esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.
Storico versioni
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