Art. 8
Tempestività
In vigore dal 28 nov 2014
Tempestività
1. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre 8 settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di cinque settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
2. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre 20 settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di quattordici settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
Storico versioni
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