Art. 9

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

In vigore dal 28 nov 2014
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione 1.   Gli operatori segnalanti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III. 2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
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