Art. 9
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 28 nov 2014
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Gli operatori segnalanti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1374:oj#art-9