Art. 11

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 28 nov 2014
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell'allegato III.
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