Art. 6

Norme contabili

In vigore dal 28 nov 2014
Norme contabili 1.   Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dalle imprese di assicurazione a fini di segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/138/CE o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui le imprese di assicurazione sono tenute a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN. 2.   Oltre agli obblighi inerenti all'osservanza di norme contabili da parte delle imprese di assicurazione in conformità al paragrafo 1, i depositi e i prestiti detenuti da imprese di assicurazioni e indicati come «valore nominale» nelle tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato I sono segnalati al valore capitale in essere alla fine del trimestre. Sono detratte da tale valore cancellazioni e svalutazioni determinate dalle pertinenti prassi contabili. 3.   Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1374:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo