Art. 6
Norme contabili
In vigore dal 28 nov 2014
Norme contabili
1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dalle imprese di assicurazione a fini di segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/138/CE o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui le imprese di assicurazione sono tenute a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.
2. Oltre agli obblighi inerenti all'osservanza di norme contabili da parte delle imprese di assicurazione in conformità al paragrafo 1, i depositi e i prestiti detenuti da imprese di assicurazioni e indicati come «valore nominale» nelle tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato I sono segnalati al valore capitale in essere alla fine del trimestre. Sono detratte da tale valore cancellazioni e svalutazioni determinate dalle pertinenti prassi contabili.
3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.
Storico versioni
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