Art. 5
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
In vigore dal 28 nov 2014
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie, come ulteriormente specificate nell'allegato I e descritte nell'allegato II, sono ottenute con le modalità di seguito indicate:
a)
gli operatori segnalanti segnalano i dati su base aggregata relativi ad aggiustamenti da rivalutazione e/o operazioni finanziarie, in base alle istruzioni impartite dalla BCN competente;
b)
le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dagli operatori segnalanti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.
c)
approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie concernenti riserve tecniche di assicurazione detenute da imprese di assicurazione sono ricavate:
i)
dagli operatori segnalanti in conformità agli orientamenti della BCN competente basati sulle migliori pratiche comuni stabilite a livello dell'area dell'euro; ovvero
ii)
dalla BCN competente sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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