Art. 4

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 28 nov 2014
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Gli operatori segnalanti forniscono alla BCN interessata, direttamente o tramite l'ANC interessata secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II: a) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività delle imprese di assicurazione e, se del caso, in linea con l', gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie trimestrali; b) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività; c) su base annuale, le consistenze di fine anno sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività e area geografica; 2.   Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli operatori segnalanti che sono imprese di assicurazione costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente secondo i meccanismi di cooperazione a livello locale, informazioni su premi sottoscritti, indennizzi dovuti e commissioni pagate. Tali informazioni sono fornite su base annuale in conformità agli allegati I e II. 3.   Le BCN possono ottenere i dati oggetto di segnalazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento dai dati seguenti raccolti nel quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE: a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e l'ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra i due enti; ovvero b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia d vigilanza, trasmessi da operatori segnalanti direttamente e contemporaneamente a una BCN e a un'ANC. Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica imposti dal presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello e ad ogni modello collegato che sia necessario per la qualità dei dati. Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata presso le ANC competenti di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati imposti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE. 4.   Le BCN informano gli operatori segnalanti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
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