Art. 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 28 nov 2014
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Ove le BCN effettuino la raccolta dei dati ai sensi del SEC 2010 che impone di segnalare attività e passività di unità istituzionali nel paese di residenza, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato.
2. Ove le BCN ricavino i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/138/CE o della legislazione nazionale di attuazione, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono:
a)
imprese di assicurazione registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;
b)
succursali di imprese di assicurazione specificate al punto a) che siano residenti fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; e
c)
succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.
Succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.
3. Le imprese di assicurazione incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale, salva l'applicazione di una deroga ai sensi dell'.
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