Art. 3

Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici

In vigore dal 28 nov 2014
Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici 1.   Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco di imprese di assicurazione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di imprese di assicurazione attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, e integrate da altri elenchi di imprese di assicurazione che rientrano nella definizione di «impresa di assicurazione» di cui all'. 2.   La BCN competente può richiedere a un operatore segnalante di cui all', paragrafo 2, lettera a), di fornire le informazioni necessarie sulle proprie succursali ove tali informazioni siano richieste ai fini dell'elenco. 3.   Le BCN e la BCE assicurano che l'elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti interessati, supporti cartacei. 4.   Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al presente articolo non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni all'operatore segnalante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione, avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.
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Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1374) — Testo vigente | Portale Normativo