Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1. per«imprese di assicurazione» e «IA» (sottosettore 128 del SEC 2010) si intendono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi. Sono comprese nella definizione: a) società o quasi-società finanziarie che prestano servizi di assicurazione sulla vita, in cui gli assicurati effettuano versamenti regolari o una tantum all'assicuratore in cambio dell'impegno di quest'ultimo di versare a una certa data, o anteriormente a tale data, una determinata somma di denaro o una rendita; b) società o quasi-società che prestano servizi di assicurazione contro i danni a copertura di rischi come quelli di incidente, malattia, incendio o inadempimento; c) società o quasi-società che prestano servizi di riassicurazione, quando l'assicurazione sia stipulata da un assicuratore per tutelarsi in caso di richieste di indennizzo in numero inaspettatamente elevato o di importo eccezionalmente elevato. Non sono compresi nella definizione: a) i fondi di investimento di cui all' del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (6); b) società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all' del Regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (7); c) istituzioni finanziarie monetarie di cui all' del Regolamento (CE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (8); d) fondi pensione di cui al paragrafo 2.105 del SEC 2010. 2. per «succursale» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 3. per «controllate» si intendono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza; 4. per «operatori segnalanti» si intende quanto definito nell' del regolamento (CE) n. 2533/98. 5. per «residente» si intende quanto definito nell' del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, la sua residenza è determinata dal territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto. 6. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; 7. per «ANC competente» si intende l'ANC dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; 8. per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli; 9. per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività; 10. per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività; 11. per «operazioni finanziarie» si intendono operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II. 12. per rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.
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