Art. 16
In vigore dal 26 nov 2014
1. Conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l'EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell'Unione:
a)
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o
b)
un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'EIOPA.
2. L'EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l'azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;
b)
i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell'Unione all'attività o al prodotto di investimento assicurativo in questione non affrontano la minaccia;
c)
un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.
Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori.
3. Nell'adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA assicura che tale misura:
a)
non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; o
b)
non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.
Se un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell', l'EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere di cui all'.
4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.
5. L'EIOPA pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a eventuali decisioni di adottare misure ai sensi del presente articolo. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore delle misure.
6. L'EIOPA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo spirare del suddetto termine di tre mesi.
7. Una misura adottata dall'EIOPA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per specificare i criteri e i fattori di cui l'EIOPA deve tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a)
il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita;
b)
l'entità o il valore nozionale del prodotto di investimento assicurativo;
c)
il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività o della prassi;
d)
l'effetto leva di un prodotto o di una prassi.
Storico versioni
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