Art. 20
In vigore dal 26 nov 2014
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento e dell'esercizio dei loro poteri.
2. Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
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