Art. 15

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 l'EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione. 2.   Le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1286:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 2014/1286 — Testo vigente | Portale Normativo