Art. 14

In vigore dal 26 nov 2014
1.   La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente. 2.   La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme: a) su supporto cartaceo, che dovrebbe essere l'opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un contatto diretto, salvo richiesta diversa da parte dell'investitore al dettaglio; b) su un supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5. 3.   Qualora il documento contenente le informazioni chiave sia fornito su un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia cartacea. Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia cartacea. 4.   Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole non cartaceo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio; e b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile. 5.   Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet che non rientra nella definizione di supporto durevole se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la consegna del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio; b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o tramite un sito internet, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile; c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, o per iscritto, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave; d) il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile sul sito internet, e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole, per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi. Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell’, su richiesta dell’investitore al dettaglio sono fornite anche le versioni precedenti. 6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d’informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet viene considerata come adatta per il contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende e l’investitore al dettaglio, se vi è la prova che l’investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d’affari viene considerata come un elemento di prova.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2014/1286 — Testo vigente | Portale Normativo