Art. 11

In vigore dal 26 nov 2014
1.   L’ideatore del PRIIP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'. 2.   Un investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale. 3.   Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», a cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato. 4.   Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale. 5.   Gli obblighi di cui al presente articolo non possono essere limitati o derogati da clausole contrattuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1286:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2014/1286 — Testo vigente | Portale Normativo