Art. 8

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave» è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3. 2.   Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.». 3.   Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni: a) all'inizio del documento, il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento; b) Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.»; c) in una sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi: i) il tipo di PRIIP; ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento; iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento; iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero; v) la durata del PRIIP, se conosciuta; d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi: i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio; ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti: — se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito; o — se l'investitore al dettaglio si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PRIIP; e — ove applicabile, se il PRIIP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione; iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli; iv) ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporate; v) una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi; e) in una sezione intitolata: «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano; f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PRIIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore al dettaglio, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento; Il documento contenente informazioni chiave include una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all'investitore al dettaglio di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento. g) in una sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» i) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PRIIP; ii) l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto; iii) la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito; iv) indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati; h) in una sezione intitolata «Come presentare reclami?», informazioni su come e a chi un investitore al dettaglio può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore di PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende; i) in una sezione intitolata «altre informazioni rilevanti», eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire all'investitore al dettaglio in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali. 5.   Al fine di garantire la coerente applicazione del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3; b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (iii); e c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f). Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento. Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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