Art. 25

In vigore dal 26 nov 2014
Le autorità competenti applicano le sanzioni e le misure amministrative di cui all', paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione; c) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio; d) il comportamento collaborativo della persona responsabile della violazione; e) le precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione; f) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
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