Art. 21

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato in tale Stato membro a norma del presente regolamento. 2.   Al trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1286:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Regolamento (UE) 2014/1286 — Testo vigente | Portale Normativo