Art. 31
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
1. In deroga all', paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;
b)
gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.
3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.
4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all' o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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