Art. 30
Sanzioni
In vigore dal 22 ott 2014
Sanzioni
1. Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Le sanzioni previste possono comprendere, tra l'altro:
a)
ammende;
b)
confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;
c)
immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'.
4. Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1143:oj#art-30