Art. 32
Disposizioni transitorie per scorte commerciali
In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni transitorie per scorte commerciali
1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell’elenco dell'Unione sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o trasferimento agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ e ai fini di ricerca medica di cui all’, purché tali esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità della loro riproduzione o fuoriuscita, oppure alla loro soppressione o al loro abbattimento in modo indolore per esaurire le scorte.
2. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzati per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco dell'Unione purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
3. Se è stata rilasciata un’autorizzazione in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d’acquacoltura che è successivamente iscritta nell’elenco dell'Unione e la durata dell’autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ritira l’autorizzazione in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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