Art. 30 · Sanzioni

Art. 30

Sanzioni

In vigore dal 22 ott 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. 2.   Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 3.   Le sanzioni previste possono comprendere, tra l'altro: a) ammende; b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi; c) immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'. 4.   Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.
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