Art. 31 · Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

Art. 31

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione; b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita. 2.   Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita. 3.   I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione. 4.   Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all' o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.
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