Art. 339

Metodo 1: migliore stima

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: migliore stima 1.   La migliore stima consolidata delle riserve tecniche sulla base dei dati consolidati è uguale alla somma: (a) della migliore stima dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE; (b) della quota proporzionale di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE della migliore stima, calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 di detta direttiva, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le migliori stime dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un paese terzo sono al netto di eventuali operazioni infragruppo. Ai contratti di riassicurazione infragruppo si applicano tutti i seguenti aggiustamenti: (a) la migliore stima dell'impresa che assume rischi non comprende i flussi di cassa derivanti dalle obbligazioni dei contratti di riassicurazione infragruppo; (b) l'impresa che cede il rischio non riconosce gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione infragruppo. 3.   Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante può limitare la documentazione e l'elenco dei dati di cui all' ai dati utilizzati nel calcolo degli aggiustamenti della migliore stima di cui al paragrafo 2.
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Metodo 1: migliore stima (Art. 339 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo