Art. 265
Valutazione delle riserve tecniche — documentazione
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione delle riserve tecniche — documentazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano i seguenti processi:
(a)
la raccolta di dati e l'analisi della loro qualità e altre informazioni inerenti al calcolo delle riserve tecniche;
(b)
la scelta delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, in particolare la scelta delle ipotesi rilevanti in merito alla ripartizione delle spese;
(c)
la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per il calcolo delle riserve tecniche;
(d)
la convalida delle riserve tecniche.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la documentazione include:
(a)
un indice dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso;
(b)
la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all', paragrafo 3, lettera e);
(c)
se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche, la descrizione delle modalità d'uso e la relativa giustificazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la documentazione include:
(a)
un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche; l'indice deve comprendere le ipotesi relative a future misure di gestione;
(b)
la giustificazione della scelta dell'ipotesi conformemente al capo III, sezione 3, sottosezione 1;
(c)
la descrizione dei dati su cui è basata la scelta;
(d)
gli obiettivi della scelta e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza di tale scelta;
(e)
eventuali limitazioni sostanziali nella scelta fatta;
(f)
la descrizione dei processi in atto per rivedere la scelta delle ipotesi;
(g)
la giustificazione delle modifiche apportate alle ipotesi da un periodo a un altro e una stima dell'impatto delle modifiche sostanziali;
(h)
gli scostamenti rilevanti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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