Art. 267

Controllo interno della valutazione delle attività e delle passività

In vigore dal 10 ott 2014
Controllo interno della valutazione delle attività e delle passività 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire che le stime di valutazione delle loro attività e passività siano affidabili e appropriate per garantire l'osservanza dell' della direttiva 2009/138/CE e dispongono di una procedura per verificare regolarmente che i prezzi di mercato o i parametri del modello di valutazione siano appropriati ed affidabili. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, attuano, mantengono e documentano politiche e procedure chiaramente definite per il processo di valutazione, compresi la descrizione e la definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale che partecipa alla valutazione, i modelli pertinenti e le fonti di informazione da utilizzare. 3.   Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a una valutazione o una verifica esterne e indipendenti del valore delle attività e passività rilevanti. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) forniscono risorse sufficienti, in termini sia di qualità che di quantità, per sviluppare, calibrare, approvare e rivedere gli approcci di valutazione utilizzati a fini di solvibilità; (b) istituiscono processi di controllo interno che comprendono tutto quanto segue: i) la revisione e la verifica indipendenti e periodiche delle informazioni, dei dati e delle ipotesi utilizzati nell'approccio di valutazione, dei relativi risultati e dell'adeguatezza dell'approccio di valutazione con riferimento alla valutazione delle voci di cui all', lettera a); ii) la sorveglianza, da parte delle persone che dirigono effettivamente l'impresa, sui processi interni per l'approvazione di tali valutazioni e sul processo in essere per tenere conto delle valutazioni o verifiche esterne e indipendenti del valore delle attività o passività rilevanti.
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Controllo interno della valutazione delle attività e delle passività (Art. 267 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo