Art. 269

Funzione di gestione dei rischi

In vigore dal 10 ott 2014
Funzione di gestione dei rischi 1.   La funzione di gestione dei rischi comprende tutti i seguenti compiti: (a) assistere l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e altre funzioni nell'effettiva gestione del sistema di gestione dei rischi; (b) monitorare il sistema di gestione dei rischi; (c) monitorare il profilo di rischio generale dell'impresa nel suo insieme; (d) segnalare dettagliatamente le esposizioni al rischio e consigliare l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulle questioni inerenti alla gestione dei rischi, anche in relazione ad affari strategici quali la strategia aziendale, le fusioni e le acquisizioni e i progetti e gli investimenti importanti; (e) individuare e valutare i rischi emergenti. 2.   La funzione di gestione dei rischi soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE; (b) è in stretto collegamento con gli utenti dei risultati del modello interno; (c) coopera strettamente con la funzione attuariale.
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Funzione di gestione dei rischi (Art. 269 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo