Art. 269 · Funzione di gestione dei rischi

Art. 269

Funzione di gestione dei rischi

In vigore dal 10 ott 2014
Funzione di gestione dei rischi 1.   La funzione di gestione dei rischi comprende tutti i seguenti compiti: (a) assistere l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e altre funzioni nell'effettiva gestione del sistema di gestione dei rischi; (b) monitorare il sistema di gestione dei rischi; (c) monitorare il profilo di rischio generale dell'impresa nel suo insieme; (d) segnalare dettagliatamente le esposizioni al rischio e consigliare l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulle questioni inerenti alla gestione dei rischi, anche in relazione ad affari strategici quali la strategia aziendale, le fusioni e le acquisizioni e i progetti e gli investimenti importanti; (e) individuare e valutare i rischi emergenti. 2.   La funzione di gestione dei rischi soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE; (b) è in stretto collegamento con gli utenti dei risultati del modello interno; (c) coopera strettamente con la funzione attuariale.
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