Art. 269
Funzione di gestione dei rischi
In vigore dal 10 ott 2014
Funzione di gestione dei rischi
1. La funzione di gestione dei rischi comprende tutti i seguenti compiti:
(a)
assistere l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e altre funzioni nell'effettiva gestione del sistema di gestione dei rischi;
(b)
monitorare il sistema di gestione dei rischi;
(c)
monitorare il profilo di rischio generale dell'impresa nel suo insieme;
(d)
segnalare dettagliatamente le esposizioni al rischio e consigliare l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulle questioni inerenti alla gestione dei rischi, anche in relazione ad affari strategici quali la strategia aziendale, le fusioni e le acquisizioni e i progetti e gli investimenti importanti;
(e)
individuare e valutare i rischi emergenti.
2. La funzione di gestione dei rischi soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(a)
soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE;
(b)
è in stretto collegamento con gli utenti dei risultati del modello interno;
(c)
coopera strettamente con la funzione attuariale.
Storico versioni
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