Art. 264

Valutazione delle riserve tecniche — convalida

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione delle riserve tecniche — convalida 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione convalidano il calcolo delle riserve tecniche, in particolare raffrontandole con i dati tratti dall'esperienza come previsto all' della direttiva 2009/138/CE, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta vi siano indicazioni che i dati, le ipotesi o i metodi utilizzati nel calcolo o il livello delle riserve tecniche non sono più appropriati. La convalida riguarda: (a) l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche conformemente all' del presente regolamento; (b) l'appropriatezza di eventuali raggruppamenti di polizze conformemente all' del presente regolamento; (c) i rimedi alle limitazioni inerenti ai dati di cui all' del presente regolamento; (d) l'appropriatezza delle approssimazioni di cui all' del presente regolamento ai fini del calcolo della migliore stima; (e) l'adeguatezza e il realismo delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche ai fini dell'adempimento dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 26 del presente regolamento; (f) l'adeguatezza, l'applicabilità e la rilevanza dei metodi attuariali e statistici applicati nel calcolo delle riserve tecniche; (g) l'appropriatezza del livello delle riserve tecniche di cui all' della direttiva 2009/138/CE necessarie per rispettare l' della direttiva citata. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano l'impatto delle modifiche apportate alle ipotesi relative alle future misure di gestione sulla valutazione delle riserve tecniche. Quando le modifiche apportate a un'ipotesi relativa a una futura misura di gestione hanno un impatto significativo sulle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere in grado di spiegare i motivi di tale impatto e come esso sia preso in considerazione nel loro processo decisionale. 3.   La convalida avviene separatamente per gruppi di rischi omogenei. Essa ha luogo separatamente per la migliore stima, il margine di rischio e le riserve tecniche calcolate conformemente al valore di mercato degli strumenti finanziari che riproducono in modo affidabile i flussi di cassa futuri ai sensi dell' del presente regolamento. La convalida ha luogo separatamente per le riserve tecniche quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE. Con riferimento alla migliore stima, essa ha luogo separatamente per la migliore stima lorda e per gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Con riferimento alle obbligazioni di assicurazione non vita, ha luogo separatamente per le riserve premi e per le riserve per sinistri da pagare.
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