Art. 84

In vigore dal 10 ott 2014
1.   Il requisito patrimoniale di solvibilità si calcola sulla base di ognuna delle attività sottostanti degli organismi di investimento collettivo e degli altri investimenti «confezionati» come fondi (metodo look-through). 2.   Il metodo look-through di cui al paragrafo 1 si applica anche ai seguenti aspetti: (a) esposizioni indirette a un rischio di mercato diverso dagli organismi di investimento collettivo e dagli investimenti «confezionati» come fondi; (b) esposizioni indirette al rischio di sottoscrizione; (c) esposizioni indirette al rischio di controparte. 3.   Se il metodo look-through non è applicabile agli organismi di investimento collettivo o agli investimenti «confezionati» come fondi, il requisito patrimoniale di solvibilità può essere calcolato sulla base dell'allocazione target delle attività sottostanti dell'organismo di investimento collettivo o del fondo, a condizione che l'allocazione target sia disponibile per l'impresa al livello di granularità necessario per calcolare tutti i sottomoduli e gli scenari pertinenti della formula standard e le attività sottostanti siano gestite rigorosamente secondo l'allocazione target. Ai fini del calcolo, possono essere utilizzati raggruppamenti di dati, a condizione che siano applicati con prudenza e che non si applichino a più del 20 % del valore totale delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4.   Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
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