Art. 81

Adeguamento per i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

In vigore dal 10 ott 2014
Adeguamento per i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità 1.   Ai fini del calcolo della riserva di riconciliazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riducono l'eccedenza delle attività rispetto alle passività di cui all' confrontando i seguenti importi: (a) gli elementi dei fondi propri limitati nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità; (b) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la formula standard, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato conformemente all'. Se l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato utilizzando tale modello interno, come se l'impresa esercitasse solo l'attività inclusa nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità. 2.   In deroga al paragrafo 1, se le attività, le passività e il rischio in un fondo separato non sono rilevanti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono ridurre la riserva di riconciliazione dell'importo totale degli elementi dei fondi propri limitati.
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Adeguamento per i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità (Art. 81 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo