Art. 82

Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3

In vigore dal 10 ott 2014
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3 1.   Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi: (a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno alla metà del requisito patrimoniale di solvibilità; (b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore al 15 % del requisito patrimoniale di solvibilità; (c) la somma degli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 non supera il 50 % del requisito patrimoniale di solvibilità. 2.   Per quanto riguarda la conformità ai requisiti patrimoniali minimi, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi: (a) l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno all'80 % del requisito patrimoniale minimo; (b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 2 non supera il 20 % del requisito patrimoniale minimo. 3.   Entro il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi dei fondi propri di base corrisponde a meno del 20 % dell'importo totale degli elementi di livello 1: (a) elementi di cui all', lettera a), punto iii); (b) elementi di cui all', lettera a), punto v); (c) elementi di cui all', lettera b); (d) elementi inclusi nei fondi propri di base di livello 1 secondo la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 9, della direttiva 2009/138/CE.
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Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3 (Art. 82 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo