Art. 82
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
In vigore dal 10 ott 2014
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:
(a)
l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno alla metà del requisito patrimoniale di solvibilità;
(b)
l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore al 15 % del requisito patrimoniale di solvibilità;
(c)
la somma degli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 non supera il 50 % del requisito patrimoniale di solvibilità.
2. Per quanto riguarda la conformità ai requisiti patrimoniali minimi, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 sono soggetti a tutti i seguenti limiti quantitativi:
(a)
l'importo ammissibile degli elementi di livello 1 è pari almeno all'80 % del requisito patrimoniale minimo;
(b)
l'importo ammissibile degli elementi di livello 2 non supera il 20 % del requisito patrimoniale minimo.
3. Entro il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi dei fondi propri di base corrisponde a meno del 20 % dell'importo totale degli elementi di livello 1:
(a)
elementi di cui all', lettera a), punto iii);
(b)
elementi di cui all', lettera a), punto v);
(c)
elementi di cui all', lettera b);
(d)
elementi inclusi nei fondi propri di base di livello 1 secondo la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 9, della direttiva 2009/138/CE.
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