Art. 79
Approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri da parte delle autorità di vigilanza
In vigore dal 10 ott 2014
Approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi dei fondi propri da parte delle autorità di vigilanza
1. Fatto salvo l' della direttiva 2009/138/CE, se un elemento dei fondi propri non è incluso nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli , le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerano tale elemento un fondo proprio solo se ricevono da parte dell'autorità di vigilanza l'approvazione della valutazione e della classificazione dell'elemento.
2. Quando approva la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli , l'autorità di vigilanza valuta quanto segue, sulla base dei documenti presentati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
nel caso in cui l'impresa richieda l'approvazione per la classificazione nel livello 1, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva;
(b)
nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 2, se l'elemento dei fondi propri di base possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva;
(c)
nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri accessori di livello 2, se l'elemento dei fondi propri accessori possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva;
(d)
nel caso in cui l'impresa richieda la classificazione come fondi propri di base di livello 3, se l'elemento dei fondi propri di base possiede le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva;
(e)
la possibilità di far rispettare i termini contrattuali dell'elemento dei fondi propri in tutte le giurisdizioni interessate;
(f)
se l'elemento dei fondi propri è stato pienamente versato.
3. Gli elementi dei fondi propri di base non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri di cui agli sono classificati come fondi propri di base di livello 1 solo se sono interamente versati.
4. L'inclusione degli elementi dei fondi propri approvati dall'autorità di vigilanza conformemente al presente articolo è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'.
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