Art. 262

Fabbisogno di solvibilità globale

In vigore dal 10 ott 2014
Fabbisogno di solvibilità globale 1.   La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro e comprende tutti i seguenti elementi: (a) i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, tenendo conto di potenziali modifiche future del suo profilo di rischio dovute alla strategia operativa dell'impresa o alla situazione economica e finanziaria, compresi i rischi operativi; (b) la natura e la qualità degli elementi dei fondi propri o di altre risorse adatte a coprire i rischi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 tengono conto: (a) dei periodi di tempo rilevanti per prendere in considerazione i rischi cui l'impresa è esposta sul lungo periodo; (b) delle basi di valutazione e riconoscimento che sono adeguate all'attività e al profilo di rischio dell'impresa; (c) dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi dell'impresa e dei limiti di tolleranza del rischio approvati.
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Fabbisogno di solvibilità globale (Art. 262 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo