Art. 262
Fabbisogno di solvibilità globale
In vigore dal 10 ott 2014
Fabbisogno di solvibilità globale
1. La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro e comprende tutti i seguenti elementi:
(a)
i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, tenendo conto di potenziali modifiche future del suo profilo di rischio dovute alla strategia operativa dell'impresa o alla situazione economica e finanziaria, compresi i rischi operativi;
(b)
la natura e la qualità degli elementi dei fondi propri o di altre risorse adatte a coprire i rischi di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 tengono conto:
(a)
dei periodi di tempo rilevanti per prendere in considerazione i rischi cui l'impresa è esposta sul lungo periodo;
(b)
delle basi di valutazione e riconoscimento che sono adeguate all'attività e al profilo di rischio dell'impresa;
(c)
dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi dell'impresa e dei limiti di tolleranza del rischio approvati.
Storico versioni
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