Art. 261

Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche

In vigore dal 10 ott 2014
Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche 1.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di erogazione di prestiti si dotano di politiche scritte per garantire tutto quanto segue: (a) la concessione di crediti è basata su criteri solidi e ben definiti e il processo di approvazione, modifica, rinnovo e rifinanziamento dei crediti è definito chiaramente; (b) le imprese dispongono di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni verso singoli debitori e a livello di portafoglio; (c) sono utilizzati sistemi efficaci per l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli di prestiti al fine, tra l'altro, di individuare e gestire i crediti problematici ed effettuare aggiustamenti di valore adeguati; (d) la diversificazione dei portafogli di prestiti è adeguata ai mercati di riferimento e alla strategia di investimento globale dell'impresa. 2.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di assicurazione o di riassicurazione su ipoteche basano la loro politica di sottoscrizione su criteri solidi e ben definiti e rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda i prestiti ipotecari sottostanti alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche (Art. 261 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo