Art. 261
Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche
In vigore dal 10 ott 2014
Gestione del rischio nelle imprese che erogano prestiti e/o assicurazioni o riassicurazioni su ipoteche
1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di erogazione di prestiti si dotano di politiche scritte per garantire tutto quanto segue:
(a)
la concessione di crediti è basata su criteri solidi e ben definiti e il processo di approvazione, modifica, rinnovo e rifinanziamento dei crediti è definito chiaramente;
(b)
le imprese dispongono di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni verso singoli debitori e a livello di portafoglio;
(c)
sono utilizzati sistemi efficaci per l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli di prestiti al fine, tra l'altro, di individuare e gestire i crediti problematici ed effettuare aggiustamenti di valore adeguati;
(d)
la diversificazione dei portafogli di prestiti è adeguata ai mercati di riferimento e alla strategia di investimento globale dell'impresa.
2. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono attività di assicurazione o di riassicurazione su ipoteche basano la loro politica di sottoscrizione su criteri solidi e ben definiti e rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda i prestiti ipotecari sottostanti alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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