Art. 262 · Fabbisogno di solvibilità globale

Art. 262

Fabbisogno di solvibilità globale

In vigore dal 10 ott 2014
Fabbisogno di solvibilità globale 1.   La valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro e comprende tutti i seguenti elementi: (a) i rischi cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, tenendo conto di potenziali modifiche future del suo profilo di rischio dovute alla strategia operativa dell'impresa o alla situazione economica e finanziaria, compresi i rischi operativi; (b) la natura e la qualità degli elementi dei fondi propri o di altre risorse adatte a coprire i rischi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 tengono conto: (a) dei periodi di tempo rilevanti per prendere in considerazione i rischi cui l'impresa è esposta sul lungo periodo; (b) delle basi di valutazione e riconoscimento che sono adeguate all'attività e al profilo di rischio dell'impresa; (c) dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi dell'impresa e dei limiti di tolleranza del rischio approvati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-262