Art. 19

Dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche

In vigore dal 10 ott 2014
Dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche 1.   I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati completi ai fini dell' della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) i dati includono informazioni storiche sufficienti per valutare le caratteristiche dei rischi sottostanti e per individuare le tendenze dei rischi; (b) i dati sono disponibili per ciascuno dei gruppi di rischi omogenei pertinenti utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e non si esclude senza giustificazione l'uso di dati rilevanti nel calcolo delle riserve tecniche. 2.   I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati accurati ai fini dell' della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) i dati sono privi di errori materiali; (b) i dati di periodi diversi utilizzati per la stessa stima sono coerenti; (c) i dati sono registrati in modo tempestivo e coerente nel tempo. 3.   I dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono considerati appropriati ai fini dell' della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) i dati sono coerenti con le finalità per le quali saranno utilizzati; (b) l'importo e la natura dei dati garantiscono che le stime fatte nel calcolo delle riserve tecniche sulla base dei dati non contengono un errore di stima materiale; (c) i dati sono coerenti con le ipotesi sottese alle tecniche attuariali e statistiche loro applicate nel calcolo delle riserve tecniche; (d) i dati riflettono adeguatamente i rischi ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in relazione alle sue obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione; (e) i dati sono stati raccolti, elaborati e applicati in modo trasparente e strutturato, sulla base di una procedura documentata che comprenda tutto quanto segue: i) la definizione di criteri per la qualità dei dati e una valutazione della qualità dei dati, ivi compresi standard qualitativi e quantitativi specifici per le diverse serie di dati; ii) l'uso e la fissazione di ipotesi per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati; iii) la procedura di aggiornamento dei dati, ivi comprese la frequenza degli aggiornamenti e le circostanze che determinano aggiornamenti aggiuntivi; (f) le imprese di assicurazione o di riassicurazione garantiscono che i loro dati siano utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche. Ai fini della lettera b), un errore di stima nel calcolo delle riserve tecniche è considerato materiale se potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti del risultato del calcolo, ivi comprese le autorità di vigilanza. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare dati di una fonte esterna a condizione che, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che l'utilizzo di tali dati è più adeguato dell'utilizzo di dati disponibili esclusivamente da una fonte interna; (b) le imprese di assicurazione o di riassicurazione conoscono l'origine di tali dati e le ipotesi o le metodologie utilizzati per la loro elaborazione; (c) le imprese di assicurazione o di riassicurazione individuano le tendenze in tali dati e la variazione, nel tempo o tra i dati, delle ipotesi o delle metodologie nell'utilizzo dei dati; (d) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono dimostrare che le ipotesi e le metodologie di cui alle lettere b) e c) riflettono le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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Dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche (Art. 19 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo