Art. 265 · Valutazione delle riserve tecniche — documentazione

Art. 265

Valutazione delle riserve tecniche — documentazione

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione delle riserve tecniche — documentazione 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano i seguenti processi: (a) la raccolta di dati e l'analisi della loro qualità e altre informazioni inerenti al calcolo delle riserve tecniche; (b) la scelta delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, in particolare la scelta delle ipotesi rilevanti in merito alla ripartizione delle spese; (c) la selezione e l'applicazione di metodi attuariali e statistici per il calcolo delle riserve tecniche; (d) la convalida delle riserve tecniche. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la documentazione include: (a) un indice dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che ne specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso; (b) la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all', paragrafo 3, lettera e); (c) se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel calcolo delle riserve tecniche, la descrizione delle modalità d'uso e la relativa giustificazione. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la documentazione include: (a) un indice di tutte le ipotesi rilevanti su cui è basato il calcolo delle riserve tecniche; l'indice deve comprendere le ipotesi relative a future misure di gestione; (b) la giustificazione della scelta dell'ipotesi conformemente al capo III, sezione 3, sottosezione 1; (c) la descrizione dei dati su cui è basata la scelta; (d) gli obiettivi della scelta e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza di tale scelta; (e) eventuali limitazioni sostanziali nella scelta fatta; (f) la descrizione dei processi in atto per rivedere la scelta delle ipotesi; (g) la giustificazione delle modifiche apportate alle ipotesi da un periodo a un altro e una stima dell'impatto delle modifiche sostanziali; (h) gli scostamenti rilevanti di cui all', paragrafo 2.
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