Art. 337

Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario Se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, del tutto o in parte, sulla base della formula standard, per la valuta locale di cui all', paragrafo 1, si intende la valuta utilizzata per redigere il bilancio consolidato.
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Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario (Art. 337 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo