Art. 336

Metodo 1: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato come la somma: (a) del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE; (b) della quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna impresa di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento; nel caso di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che non è un'impresa figlia, il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato come se detta impresa avesse sede nell'Unione; (c) nel caso delle imprese di cui all', paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, della quota proporzionale dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi, le imprese di investimento, gli enti finanziari, i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione di OICVM e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE, calcolati ai sensi delle pertinenti norme settoriali, e della quota proporzionale dei requisiti patrimoniali nozionali delle imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie; (d) nel caso delle imprese di cui all', paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, dell'importo calcolato ai sensi dell', degli articoli da 168 a 171, degli articoli da 182 a 187, e dell' del presente regolamento.
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Metodo 1: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (Art. 336 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo