Art. 188
In vigore dal 10 ott 2014
1. Il requisito patrimoniale per il rischio valutario di cui all', paragrafo 5, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla somma dei requisiti patrimoniali per il rischio valutario di ciascuna valuta estera. Si considera che gli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 di cui all', paragrafo 2, e di tipo 2 di cui all', paragrafo 3, quotati in borse valori operanti con valute diverse siano sensibili alla valuta della rispettiva quotazione principale. Si considera che gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all', paragrafo 3, non quotati siano sensibili alla valuta del paese in cui l'emittente svolge le sue operazioni principali. Si considera che il bene immobile sia sensibile alla valuta del paese in cui è situato.
Ai fini del presente articolo, per valute estere si intendono le valute diverse da quella utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (in appresso «la valuta locale»).
2. Per ciascuna valuta estera, il requisito patrimoniale per il rischio valutario è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a)
il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale;
(b)
il requisito patrimoniale per i rischio di un calo del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del 25 % del valore della valuta estera rispetto alla valuta locale.
5. Per le valute ancorate all'euro, il fattore del 25 % di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può essere adeguato conformemente all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)
il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino i relativi adeguamenti del fattore del 25 %, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
(b)
è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i)
la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II);
ii)
esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro;
iii)
il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta.
Ai fini della lettera a), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio.
6. L'impatto di un incremento o di un calo del valore di una valuta estera rispetto alla valuta locale sul valore delle partecipazioni ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.
7. Qualora il maggiore tra i requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e il maggiore tra i corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell', paragrafo 2, non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio valutario su una determinata valuta è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), per il quale lo scenario sottostante comporta il corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell', paragrafo 2.
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